La fideiussione rilasciata su schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI è affetta da nullità totale e può essere rilevata d’ufficio dal Giudice

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Fideiussione nulla? Verifichiamolo insieme

La sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, infine sfociato nell’ordinanza di Cass. n. 11486/2021 di rimessione della questione alle Sezioni Unite.

In particolare, relativamente alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:

a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno,

b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere,

c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e

d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.

Ecco come ha risolto il contrasto la sentenza n. 41994/2021

Il 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno depositato la attesa decisione n. 41994 in cui, in esito ad una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, è enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dall’Autorità Garante,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge succitata  e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti.