Il Tour Operator ti fornisce un pacchetto turistico completamente diverso da quanto promesso?

Sei deluso della vacanza perché completamente diversa da quella che ti aspettavi? Rivolgiti a noi e ottieni il risarcimento

Hai prenotato la vacanza inclusa nel pacchetto turistico fornito dall’agenzia o dal Tour Operator ma al tuo arrivo la struttura alberghiera è completamente diversa da quella che ti era stata prospettata?! E’ qui che entriamo in gioco noi per aiutarti a richiedere il risarcimento per danno da vacanza rovinata.

Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto. Quando le aspettative del turista vengono disattese perché la qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi non corrisponde allo standard promesso con l’acquisto all-inclusive, proprio la finalità della vacanza e dello svago emerge dal contenuto del contratto come quell’elemento essenziale che gli operatori incaricati sono tenuti a garantire secondo gli accordi conclusi. Ebbene, se questa finalità non viene garantita, al consumatore spetta il risarcimento.

Ecco quando richiedere il risarcimento per danno da vacanza rovinata

Oggi il punto di partenza per potere richiedere il danno da vacanza rovinata è la lesione all’interesse al pieno godimento del viaggio e ciò per la particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative.

Il Codice del Turismo prevede una serie di obblighi informativi a carico del professionista, il cui mancato ottemperamento comporta responsabilità. Sono, in particolare, previsti obblighi informativi su ogni elemento specifico della vacanza, sia nella fase delle trattative che in quella della stipulazione prima dell’inizio del viaggio. Il professionista è responsabile per non avere reso, in maniera chiara e veritiera, le informazioni al turista, inducendolo, anzi, in errore con falsi e ingannevoli ragguagli. Inoltre, l’informazione inesatta intenzionalmente fornita è causa di annullamento del contratto.

Il danno da vacanza rovinata viene solitamente risarcito in modo da essere ricondotto essenzialmente nel pregiudizio correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, e il mancato godimento della vacanza legittima pienamente la richiesta di risarcimento indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Se questo è il tuo caso, rivolgiti a noi e ottieni il risarcimento che ti spetta!

Al riguardo vi riportiamo una sentenza del Tribunale di Milano, la quale afferma chiaramente che “l’ organizzatrice del pacchetto turistico, direttamente vincolata in via contrattuale nei confronti dei viaggiatori, è responsabile del danno subito dagli stessi dovuto alla negligenza della ausiliare che ha eseguito materialmente la prestazione, della cui condotta il tour operator deve rispondere ai sensi dell’art. 43 comma 2 Codice del turismo, che costituisce specificazione del principio dettato dall’art. 1228 c.c., per cui il debitore risponde dei fatti degli ausiliari di cui si serve per eseguire la prestazione” (Tribunale di Milano Sez. XI, 24/04/2019 n. 4085).

Qualora il vostro disagio è stato determinato dalla pandemia da Covid-19, vi indichiamo qui di seguito un “modulo” per richiedere il rimborso del biglietto o del pacchetto di viaggio, che potete scaricare attraverso il seguente link: modulo rimborso pacchetto di viaggio.