Hai richiesto il rimborso ma la compagnia ti ha fornito il voucher?

Non darla vinta alle Compagnie Aeree… Se hai scelto il rimborso, ti spetta ottenerlo!

Il tuo volo è stato cancellato per circostanze straordinarie ed eccezionali e la compagnia aerea ha emesso un Voucher in tuo favore. Tuttavia, il tuo interesse è quello di ottenere il rimborso e, nonostante la tua esplicita richiesta, la compagnia aerea non vuole restituire ciò che hai versato. Non darla vinta alle compagnie aeree… rivolgiti a Codacons e ottieni il rimborso che ti spetta!

Nel caso di cancellazione del volo per eventi eccezionali e imprevedibili la normativa europea prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. Questa disposizione non è derogabile neanche in caso di pandemia. E’ prevista, dunque, una significativa tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest’ultimo la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l’imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla compagnia (e quindi l’emissione di un Voucher).

Rimborso del biglietto e pandemia

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni governative dovute alla crisi sanitaria in corso hanno determinato un ampio numero di cancellazioni delle prenotazioni nel settore dei trasporti. Nonostante ciò, al consumatore spetta sempre il rimborso del biglietto acquistato.

Sebbene sul tema sia intervenuto il legislatore con il Decreto Cura Italia e con il Decreto Rilancio, prevale la normativa europea di cui al Regolamento n. 261/2004, e quest’ultima dovrà essere applicata.

L’art. 4 del suddetto Regolamento Europeo prevede, nel caso di cancellazione del volo per circostanze inevitabili e straordinarie, il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso. Si tratta, in sostanza, di un favor nei confronti del contraente debole, ossia il consumatore.

Il contrasto con la normativa nazionale e la prevalenza del diritto comunitario in favore del consumatore

Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia si è previsto che l’emissione unilaterale del Voucher da parte della compagnia sia, in tutte le ipotesi di cancellazione previste dalla norma, integralmente sostitutivo del diritto del rimborso del passeggero. In sostanza, l’emissione del Voucher corrisponderebbe ad accettazione automatica da parte del consumatore, senza che gli sia lasciata alcuna facoltà di scelta. Tale disposizione è in contrasto con l’art. 4 del Regolamento 261/2004. La Commissione Europea, in seguito all’esplosione della pandemia da Covid-19, ha emanato una Raccomandazione il 13 maggio 2020 in cui ribadiva l’importanza della facoltà di scelta per il consumatore, oltre ad una forma di aiuto statale al fine di garantire pienamente il diritto di rimborso dei passeggeri in caso di fallimento del vettore. In particolare, affermava che “la copertura delle richieste di rimborso andrebbe a esclusivo vantaggio dei passeggeri e dei viaggiatori e non delle imprese”.

Di fronte a questo contrasto dovrà prevalere la normativa europea e in caso di conflitto tra la normativa italiana e quella europea dovrà prevalere quest’ultima; conseguentemente, il giudice italiano dovrà disapplicare la norma interna confliggente in favore di quella comunitaria. Ciò in ossequio all’art. 288 TFUE che stabilisce l’obbligatorietà in tutti i suoi elementi del Regolamento Comunitario e la sua diretta applicabilità all’interno degli Stati Membri.

Le stesse considerazioni si possono fare in relazione alla successiva entrata in vigore del Decreto Rilancio dove, con l’estensione della durata di validità del Voucher proposto dal vettore da 12 a 18 mesi, deve comunque essere rispettata la scelta del consumatore di ottenere il rimborso integrale del biglietto e, nel caso di decorrenza dei 18 mesi senza che il consumatore abbia usufruito del Voucher, lo stesso ha diritto al rimborso.

Non darla vinta alle compagnie aeree e affidati a noi per ottenere il rimborso che ti spetta!

Al riguardo vi segnaliamo la recente pronuncia del Giudice di Pace di Palermo (sentenza n. 97 del 12/10/2020), la quale si ha accolto ha condannato la Compagnia Aerea al rimborso in favore del consumatore, in particolare alla restituzione della somma versata per l’acquisto dei biglietti, oltre interessi e spese legali.

Sulla scorta di questa recentissima sentenza, dunque, è stato riconosciuto in favore del consumatore il diritto al rimborso del biglietto acquistato in luogo del voucher non richiesto.

Qualora il vostro disagio è stato determinato dalla pandemia da Covid-19, vi indichiamo qui di seguito un “modulo” per richiedere il rimborso del biglietto o del pacchetto di viaggio, che potete scaricare attraverso il seguente link: modulo rimborso.